Il Superbonus 110 è certamente uno degli argomenti che maggiormente è comparso sui quotidiani italiani negli ultimi due anni. Di conseguenza, come accade sempre in questi casi, è anche uno di quelli che ha creato maggiore confusione ed incertezze.
Molti di voi sapranno che il Superbonus 110 è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020. Esso fa riferimento alla realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Con la legge di bilancio del 2022 il Governo ha deciso di prorogare l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse. Questo ha contribuito ulteriormente ad aumentare i dubbi e le questioni legate a questo tipo di agevolazione. Per questo, come Energiqa, realtà che da oltre 10 anni collabora con gli amministratori di condominio, desideriamo dare risposta ad alcuni dei quesiti che più interessano la tua categoria professionale.
1. SUPERBONUS 110: CESSIONE DEL CREDITO E MISURE ANTI FRODE
Tra gli argomenti che hanno generato maggiore incertezza vi è quello legato alla cessione del credito. Questo argomento ha recentemente subito delle variazioni in seguito alle introduzioni dei decreti legge indirizzati a ridurre le frodi. Le modifiche si sono rese necessarie per ridurre le frosi che stavano diventando sempre più frequenti in questo ambito.
Proprio il 26 Febbraio è infatti entrato in vigore il decreto-legge n. 13 (cd. decreto Frodi) che ha portato coloro che avevano già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito quante e quali cessioni potessero essere effettuate di coloro che le avevano richieste antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022).
Il Decreto Frodi ha come argomento di riferimento la cessione dei crediti. Esso stabilisce che tale cessione può avvenire per tre volte. La prima a favore di chiunque (“jolly“) e le due ulteriori a favore di determinati soggetti “qualificati”. Per soggetti “qualificati” si intendono le banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Questo decreto, quindi, prevede la possibilità – a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) – di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Secondo le disposizioni introdotte dal nuovo decreto, il fornitore (che ha concesso lo sconto sul corrispettivo) o il beneficiario della detrazione (che ha sostenuto le spese per l’intervento edilizio) possono cedere il credito nei confronti di qualsiasi soggetto terzo.
IL DIVIETO DI CESSIONE ULTERIORE CON RIFERIMENTO AL SUPRBONUS, AI BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS E AI BONUS ANTI-COVID
Senza entrare nel dettaglio delle leggi e dei commi coinvolti, possiamo dire che le incertezze sorgono spontanee ed è inevitabile. Infatti, il decreto Frodi reintroduce il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-COVID (che era stato previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. decreto Sostegni-ter – poi abrogato dal medesimo decreto Frodi).
Una significativa novità sempre introdotta con il decreto consiste nella possibilità riservata al cessionario, ovvero colui che ha applicato lo sconto in fattura o colui che ha acquistato il credito dal soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata, di poter:
- utilizzare il credito ricevuto in compensazione nel modello F24;
- cedere il credito esclusivamente a banche, intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’Albo o imprese di assicurazioni autorizzate ad operare in Italia. Tali soggetti indicati come “vigilati” possono procedere con un’ultima ulteriore cessione ma sempre e solo nell’ambito del settore bancario o assicurativo.
Le indecisioni e le insicurezze non sono nate tanto in relazione al testo del nuovo decreto Frodi, ma al fatto che il D.L. 13/2022 è entrato in vigore il 26.02.2022. Si è creato quindi una sorta di limbo in merito al trattamento delle cessioni dei crediti avvenute nel periodo 17.02.2022 – 25.02.2022.
Proprio per questo l’Agenzia delle Entrate ritiene opportuno pubblicare un’apposita quanto necessaria FAQ in data 17.03.2022, in cui viene chiarito come saranno gestiti l’accavallarsi di norme, proroghe, conferme e cambi di direzione.
L’Agenzia delle Entrate ha reso possibile esercitare le nuove opzioni secondo due modalità, che ti presentiamo di seguito. Il fine dichiarato è quello di tutelare l’affidamento dei contribuenti e di evitare disparità di trattamento tra gli stessi.
LE OPZIONI DI TUTELA PER I CONTRIBUENTI
- Il primo evento chiarito riguarda la situazione che analizziamo è quella legata alla Prima cessione o sconto. Questa prima analisi necessita di essere suddivisa ulteriormente in base a tre differenti casistiche.
- La prima di queste riguarda la cessione del credito o sconto che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate prima del 16 febbraio 2022. In questo caso il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”;
- La seconda casistica fa riferimento invece all’eventualità in cui la comunicazione della sola cessione sia stata inviata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 17 febbraio. in questo caso la differenza consiste nel fatto che la cessione può avvenire solo due volte a soggetti “qualificati”. Viene esclusa quindi la cessione “a chiunque”;
- Infine, la terza casistica comprende le comunicazioni di sconto che sono state inviate all’Agenzia delle Entrate in data successiva al 16 febbraio, quindi a partire dal 17. In questo caso, come nella prima prima situazione che abbiamo analizzato, il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”.
2. Il secondo evento analizzato invece riguarda le situazioni di cessione del credito successive alla prima. Anche questa situazione si divide in base alla data in cui la cessione successiva sia stata comunicata all’Agenzia.
- La prima casistica riguarda le cessioni successive comunicate entro il 16 febbraio. Il decreto stabilisce che il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”.
- La seconda, come avrai capito, disciplina le cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio. In questo caso il credito può essere ceduto due volte solo a soggetti “qualificati“.
IL DECRETO SOSTEGNI-TER RENDE NOTE ULTERIORI SPECIFICHE
IL DECRETO SOSTEGNI-TER RENDE NOTE ULTERIORI SPECIFICHE
Al Decreto Frodi è connesso anche l’articolo 28 del decreto Sostegni-ter, che ne riproduce l’articolo 1, comma 2 in quanto ha inserito nell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 il comma 1-quater il quale prevede che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla «prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate», effettuata con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873.
Le novità introdotte dal comma 1-quater a cui stiamo facendo non finiscono qui. Esso infatti prevede anche che al credito ceduto sia attribuito un codice identificativo univoco distinto per rate annuali. L’intento è chiaro, ci si vuole assicurare che che il medesimo credito possa essere “tracciato”. Questo codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Da questa disposizione derivano due immediate conseguenze:
- in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
- in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.
L’Agenzia delle Entrate, in rifermento all’ultimo punto, tiene a precisare che il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone. Impedisce però di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse. Ne consegue quindi che l’obiettivo è stato quello di inibire il frazionamento delle rate.
ALCUNE IMPORTANTI DELUCIDAZIONI
Che cosa significa tutto questo? Proviamo a fare ulteriore chiarezza.
Il divieto di cessione parziale si riferisce esclusivamente all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Stando così le cose, le cessioni successive potranno avere ad oggetto, per l’intero importo, anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito.
Le altre rate, invece, (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24. in quest’ultima modalità è prevista anche la possibilità di un frazionamento.
Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.
IL CASO DEI SAL (STATO AVANZAMENTO LAVORI) CONNESSI AL SUPERBONUS
Viene evidenziato, in aggiunta, che e l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL).
Con riferimento specifico agli interventi ammessi al Superbonus, non possono quindi essere più di due per ciascun intervento complessivo e il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.
In questi casi, il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo è come se assumesse una vita indipendente ed è cedibile separatamente.
Questa può avvenire anche a favore di soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti. Rimane comunque valido quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali.
Non viene intaccata invece la possibilità di cedere tutte le rate residue di detrazione non ancora utilizzate. In riferimento a questa ultima precisazione, pensiamo sia utile farti un esempio per aiutarti a comprendere meglio ed anticipare eventuali dubbi.
Nel caso di una spesa sostenuta nel 2021, da cui è derivata una detrazione rateizzabile negli anni successivi, è quindi possibile utilizzare in detrazione la quota corrispondente alla prima rata e cedere tutte le rate residue insieme. È fatta salva la possibilità per il cessionario, una volta acquisito il credito, di cedere le singole annualità di cui lo stesso si compone.
2. SUPERBONUS 110: DECRETO ENERGIA E DECRETO AIUTI
Il decreto Energia aggiornato dall’articolo 29-bis modifica l’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34 del 2020. Queste nuove disposizioni concedono la possibilità per le banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, previste dal medesimo articolo, di effettuare un’ulteriore cessione. Quest’ultima vale esclusivamente a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Le nuove disposizioni presenti nella normativa trovano applicazione in riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura che sono state inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
CHE COSA DETERMINANO LE NUOVE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 29-BIS PER CHI HA RICHIESTO IL SUPERBONUS?
Per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo articolo 29-bis il primo cessionario del credito d’imposta oppure
il cessionario del fornitore che ha applicato lo sconto, che, ricordiamolo, può essere chiunque, ha la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di:
- banche e intermediari finanziari;
- società appartenenti a gruppi bancari;
- imprese di assicurazione.
In questo caso una concessione speciale riguarda esclusivamente le banche, le quali hanno la possibilità di effettuare una quarta e ultima cessione solo a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato dei contratti di conto corrente.
L’INTERVENTO SUCCESSIVO DEL DECRETO AIUTI
Proprio in riferimento alla disciplina che riguarda le banche, è intervenuto l’articolo 14 del decreto Aiuti. Esso ha modificato l’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34 del 2020 introducendo la possibilità per le banche ovvero per le società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del d.lgs. n. 385 del 1993, di effettuare una cessione a favore dei soggetti clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 58 del 1998. Questi soggetti devono aver stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. L’obbligo è previsto anche se non è esaurito il numero delle possibili cessioni, previste dal medesimo articolo, senza facoltà di ulteriore cessione.
CHI SONO I CLIENTI PROFESSIONALI?
Può essere utile, con riferimento al precedente paragrafo, fare un chiarimento su chi si intende per “cliente professionale“. Questo è definito come colui che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si rinvia all’allegato n. 3 alla delibera della Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307: «Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, che definisce i clienti professionali di diritto e su richiesta».
Non si tratta di un cliente generico, ma di un soggetto caratterizzato da esperienza, conoscenza e competenza che lo pongono ad un livello superiore di capacità di decisionale e consapevolezza.
on questa disposizione quindi viene stabilito che le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali. Non è necessario che sia previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti “qualificati”. Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
COME EVITARE LA COMPRESENZA DI REGIMI DIVERSI
Al fine di evitare la compresenza di regimi diversi per differenti brevi periodi di tempo e semplificare l’applicazione delle innovate regole, l’articolo 57, comma 3, del decreto Aiuti ha previsto che le nuove disposizioni si applicano alle prime cessioni e agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Tale previsione rende di fatto inoperante la modifica disposta dal citato decreto Energia.
LE NUOVE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE MODALITA’ E I TERMINI DI ESERCIZIO DELLE OPZIONI PER LO SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO
Il 3 febbraio 2022 è intervenuto con un provvedimento chiarificatore il Direttore dell’Agenzia delle entrate che sostituisce e il provvedimento dell’8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento del 12 novembre 2021.
In seguito a questa recente disposizione son state ridefinite le modalità e i termini per l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, alla luce delle novità, sopra descritte, introdotte dalla legge di bilancio 2022 e dal decreto Sostegni-ter.
Questo provvedimento ha determinato l’approvazione del nuovo modello per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e delle relative istruzioni e specifiche tecniche. Quest’ultime tengono in considerazione le novità introdotte in relazione agli interventi per i quali sono esercitabili le opzioni e all’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione.
Inoltre, sono stati adeguati il modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche. Questo al fine di poter gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici.
L’ultimo punto riguarda le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle
spese sostenute nel 2020, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.
LE MISURE SANZIONATORIE E LE POLIZZE ASSICURATIVE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
L’articolo 28 del decreto Sostegni-ter si è anche occupato delle misure sanzionatorie e delle polizze assicurative relative alla responsabilità civile contenute nel decreto Frodi. Quest’articolo ha riprodotto l’articolo 2, comma 2, del citato decreto Frodi inserendo nell’articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020 il comma 13-bis.1 che disciplina le misure punitive.
Viene infatti stabilita la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50.000 euro a 100.000 euro per il tecnico abilitato che nelle asseverazioni/attestazioni di cui al comma 13 del medesimo articolo e al comma 1-ter, lettera b), dell’articolo 121, del d.l. n. 34 del 2020 compie le seguenti infrazioni:
- espone informazioni false;
- omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
- attesta falsamente la congruità delle spese.
Viene inoltre stabilito che la pena venga aumentata per i fatti commessi al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. Tenendo in considerazione l’espresso richiamo normativo, questa previsione trova applicazione per le asseverazioni/attestazioni previste sia per il Superbonus sia per i Bonus diversi dal Superbonus.
LE ULTERIORI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ARTICOLO 28-BIS
Le modifiche e gli interventi dell’Articolo 28-bis sono molte ed importanti ed una di queste riguarda anche il comma 14 dell’articolo 119. Nello specifico, riportiamo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate secondo cui l’articolo 28-bis sostituisce le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» della precedente versione con le seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».
Questo comma obbliga quindi i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni. Il massimale deve essere pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. Lo scopo del comma 14 è di garantire ai clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Facciamo presente che, nel caso possa interessarti avere maggiori indicazioni sull’utilizzo delle polizze assicurative, di cui al novellato comma 14 dell’articolo 119, puoi visitare la sezione dedicata a “Le mie polizze” presente nell’area personale del tecnico asseveratore sul sito internet di ENEA.
L’OBBLIGO DI STIPULA ASSICURATIVA
L’Agenzia delle Entrate mette comunque in evidenza il fatto che, per i periodi successivi dello stesso comma 14 è previsto che l’obbligo della stipula della polizza assicurativa si considera comunque rispettato se sono state rispettate le seguenti condizioni:
- è stato stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni. Questo deve essere integrato a cura del professionista ove si renda necessario;
- ovvero, in alternativa, è stato stipulato un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.
LE CONSEGUENZE PER IL PROFESSIONISTA
Per il professionista, queste due osservazioni sono molto importanti perchè ciò significa che egli può stipulare un contratto di assicurazione:
- per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, tenuto conto che deve essere garantito un massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. Questo tipo di polizza è anche definita polizza single project;
- per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni. Questa polizza deve essere integrata a cura del professionista qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate. In questo caso parliamo di polizza multiprogetto o a consumo;
- specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, in ogni caso, non inferiore a 500.000 euro. Anche questa è definita polizza multiprogetto o a consumo.
Le disposizioni che ti abbiamo elencato sono da riferirsi alle attestazioni e alle asseverazioni sottoscritte dal 26 febbraio 2022, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto Frodi.
3. ARTICOLO 119 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 34 del 2020. NOVITA’ IN MATERIA DI SUPERBONUS E BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS
L’articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020 è stato modificato dall’articolo 1, comma 28, lettere h), i) e l), della legge di bilancio 2022. L’articolo 119, ricordiamo, si riferisce agli «Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici» e prevede l’obbligo del visto di conformità per l’utilizzo del Superbonus nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, specifica anche i prezzari da adottare per l’asseverazione/attestazione di congruità della spesa, ai fini dell’esercizio dello sconto in fattura o della cessione del credito.
LA MODIFICA ALL’OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITA’
La lettera h) dell’articolo 1 ha riprodotto la modifica al comma 11 dell’articolo 119, introdotta dal d.l. n. 157 del 2021. Con questa modifica, l’obbligo del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta – richiesto per fruire del Superbonus mediante le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito – viene
esteso. Deve essere presentato quindi anche nel caso in cui il contribuente fruisca di tale di di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi. Viene fatta salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata «direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale».
IL MODELLO 730
L’Agenzia delle Entrate precisa però che tale obbligo è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente. Egli può quindi ricorrere all’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi). In alternativa, può anche agire tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
Per approfondire la questione puoi fare riferimento alla circolare n. 16/E del 2021. Nello specifico occorre però fare una precisazione in riferimento all’obbligo di apposizione del visto di conformità. Esso non sussiste neanche nel caso in cui il contribuente che intenda fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi precompilata modifichi i dati ivi contenuti e la presenti direttamente.
QUALI SPESE SONO CONSIDERATE DETRAIBILI CON IL SUPERBONUS?
Secondo l’articolo 119 comma 15 sono da considerarsi detraibili: «le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio […] del visto di conformità di cui al comma 11». Inoltre, si ritiene che siano detraibili le spese sostenute per l’apposizione di tale visto anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.
Un caso particolare riguarda il caso in cui l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione. Ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto
relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo. Solo quest’ultime infatti sono detraibili.
Le spese relative al Superbonus devono inoltre essere suddivise in relazione alle diverse tipologie di intervento. Questo perchè tali spese rientrano nei massimali specifici per ogni intervento.
AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE
La circolare n. 16/E del 2021 disciplina anche l’ambito di applicazione temporale dell’obbligo di apposizione del visto di conformità per la fruizione del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente.
La circolare evidenzia che tale obbligo, sia per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, trova applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021.
L’articolo 1, comma 41, della legge di bilancio 2022 ha quindi decretato l’abrogazione del decreto-legge dell’11 novembre 2021, n. 157. Restano però validi tutti gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo 8 decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.
Questo significa che a decorrere dal 1° gennaio 2022, il medesimo obbligo di apposizione del visto di conformità è stato
introdotto dalla legge di bilancio 2022 nel comma 11 dell’articolo 119. Quindi tale obbligo di apposizione del visto di conformità risulta applicabile, senza soluzione di continuità, per le fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021.
ASSERVAZIONE/ATTESTAZIONE DI CONGRUITA’ DELLA SPESA E PREZZARI
La lettera i) riproduce invece la modifica al comma 13-bis dell’articolo 119 disposta dall’abrogato d.l. n. 157 del 2021. Essa prevede specifiche per l’asseverazione della congruità delle spese, richiesta per fruire del Superbonus. Occorre fare riferimento – oltre ai prezzari individuati dal d.m. 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministero della transizione ecologica.
E’ intervenuto per chiarire la situazione un decreto del Ministero della transizione ecologica 14 febbraio 2022. Sono stati stabiliti i «costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici».
Con riferimento alla lettera i) è intervenuto l’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero della transizione ecologica del 2022. Esso prevede che la: «disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del
titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto». Inoltre, ai sensi dell’articolo o 5, comma 2, tale decreto «di cui l’allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
Ne deriva che tale decreto si applica:
- agli interventi, per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022);
- agli interventi, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, iniziati successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022).
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